11 febbraio – Anniversario dei Patti Lateranensi
e dell’Accordo di modificazione del Concordato
11 febbraio – Dedicare attenzione
con qualche solennità
all’anniversario della sottoscrizione
dei Patti Lateranensi e dell’Accordo
che nel 1984 ha modificato largamente
l’impostazione e il contenuto del Concordato,
non si esaurisce
in un apprezzabile atto celebrativo
che sottolinea il consolidato spirito
di collaborazione
tra la Santa Sede e l’Italia.
Piuttosto sollecita
una pur sommaria riflessione
sui principi fondamentali
del rapporto tra la Chiesa e lo Stato
e sulle linee di continuità
e di innovazione
che si colgono nelle loro relazioni.
11 febbraio
Nel 1929 il punto fondamentale
era il definitivo superamento
della Questione romana,
avvertita come ricomposta
nella coscienza nazionale
e per molti aspetti attenuata
da una ricomposizione praticata
su singole questioni nella prassi.
La soluzione venne convenuta
con la nuova e originale configurazione
di una sovranità territoriale che,
con il Trattato Lateranense
e la costituzione dello Stato
della Città del Vaticano,
assicurasse alla Santa Sede
«la assoluta e visibile indipendenza»
e le garantisse
«una sovranità indiscutibile
pur nel campo internazionale».
Una «minuscola sovranità temporale
quasi più simbolica che effettiva»,
dirà Paolo VI nel rispondere,
il 16 aprile 1966,
al saluto del Sindaco di Roma
in occasione della prima visita
di un Papa in Campidoglio
dopo quasi cento anni.
E il grande Papa
ne sottolineerà la funzione:
quella sovranità
«Ci qualifica nei vostri riguardi
liberi e indipendenti»,
pur nel legame di appartenenza
al popolo di Roma.
La soluzione adottata con il Trattato
ha dato buona prova
nel concorrere a garantire
l’indipendenza della Santa Sede
e nell’offrirle supporto
per la sua missione nel mondo
anche nei momenti tragici della guerra,
nella necessità di dare rifugio,
nel costante impegno internazionale
per preservare o ricostruire la pace.
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11 febbraio – Il Concordato,
voluto quale
«necessario completamento»
del Trattato,
nel regolare la condizione
della Chiesa in Italia
ha consentito di garantire
l’azione pastorale della Chiesa
e mantenere vivo
uno spazio di libertà nel contesto
di uno Stato autoritario,
particolarmente nella educazione
dei giovani,
che il regime politico
intendeva assorbire come compito
esclusivamente proprio.
Terreno di permanente conflitto,
questo, fino alla aggressione
dei circoli giovanili cattolici,
luogo di elaborazione culturale
e di formazione di personalità
che sarebbero emerse
nella ricostruzione morale,
sociale e istituzionale del Paese
nel dopo guerra.
L’Assemblea Costituente
stabilizza quei Patti,
ma apre anche
alla loro modificazione
che le Parti possono
concordemente stabilire.
In tal modo si riconosce
che la Conciliazione
tra lo Stato e la Chiesa
è l’approdo positivo
di un percorso storico nazionale
e non il frutto isolato
di un rapporto
con un regime autoritario.
Lo testimoniano le iniziative
dirette a trovare
una soluzione alla Questione romana,
da condividere con la Santa Sede,
già nello Stato liberale prefascista,
come ricorda ripetutamente
Vittorio Emanuele Orlando,
segnalando i suoi colloqui a tal fine avuti
con Mons. Bonaventura Cerretti
a Parigi nel 1919, in margine
alla Conferenza della Pace.
11 febbraio
Con la Costituzione,
la Repubblica democratica e pluralista
afferma, nell’articolo 7,
la sovranità e l’indipendenza
dello Stato e della Chiesa,
ciascuno nel proprio ordine.
Pone così le basi
sulle quali si fonda
il consequenziale principio
di bilateralità
nella regolamentazione
dei reciproci rapporti.
Una formula non dissimile, per la quale
«la comunità politica e la Chiesa
sono indipendenti e autonomi
l’una dall’altra nel proprio campo»,
è usata dalla Costituzione conciliare
Gaudium et spes, al paragrafo 76,
nel delineare i rapporti tra la Chiesa
e la comunità politica.
Principi della Costituzione
e principi conciliari
orientano la revisione
del Concordato Lateranense,
volta ad adeguarne il contenuto
alla nuova realtà istituzionale,
sociale ed ecclesiale,
cogliendo la convergenza
nella impostazione dei rapporti
tra Chiesa e Stato, nella distinzione
dei rispettivi ruoli, nella
«reciproca collaborazione
per la promozione dell’uomo
e il bene del Paese»,
come significativamente impegna,
con l’articolo 1,
l’Accordo sottoscritto nel 1984,
che modifica l’impostazione
e i contenuti del Concordato.
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11 febbraio – Dall’ottica
originariamente prevalente
di un rapporto tra le istituzioni,
statale ed ecclesiastica,
si passa ad una visione
che pone al centro
il servizio che le due istituzioni
rendono alla persona
e al rispetto della volontà
che la stessa esprime,
nell’esercizio della libertà
che le è riconosciuta.
Ne sono esempio, in due ambiti
che riguardano in modo particolare
la vita delle persone,
il rilievo attribuito alla volontà degli sposi
nella scelta di far conseguire effetti civili
al loro matrimonio religioso,
di sottoporre al giudice ecclesiastico
la valutazione dell’eventuale nullità
e chiedere l’efficacia nello Stato
delle relative sentenze.
Come pure è improntato
alla tutela della libertà di coscienza
l’esercizio del diritto di avvalersi
o meno dell’insegnamento
della religione cattolica
impartito nelle scuole pubbliche,
nel quadro delle finalità della scuola,
e che trova fondamento nel
«valore della cultura religiosa
e tenendo conto
che i principi del cattolicesimo
fanno parte del patrimonio storico
del popolo italiano».
11 febbraio
Ampio e organico è l’adeguamento
al nuovo codice di diritto canonico,
come con il superamento del sistema
dei patrimoni annessi
agli uffici ecclesiastici
e destinati al sostentamento
di chi ne fosse investito
e alla stratificata disciplina statale
delle “congrue”
e della integrazione
dei redditi insufficienti
dei benefici ecclesiastici.
Una storica impalcatura
ereditata e sviluppata nel tempo
a seguito della legislazione ottocentesca
di assorbimento statale
del patrimonio ecclesiastico
è sostituita dal Protocollo del 1984,
che approva la nuova disciplina
degli enti e dei beni ecclesiastici.
Una riforma,
che detta una disciplina
complementare e coordinata
nei due ordinamenti,
canonico e statale
e che, abrogato il vecchio sistema,
affida il finanziamento
del sostentamento del clero
e delle attività di religione e di culto
alle scelte dei contribuenti,
i quali determinano annualmente
la destinazione dell’otto per mille
del gettito della imposta personale
sul reddito.
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11 febbraio – Un sistema originale
di esercizio di democrazia diretta
nella destinazione di spesa,
che sarà imitato
in successivi accordi
tra la Santa Sede e altri Stati.
Nel nuovo quadro concordatario
emerge anche il rilievo
della Conferenza Episcopale Italiana,
sia nell’esercizio
delle sue competenze ecclesiastiche
sia nelle relazioni con le istituzioni statali.
Come pure si afferma
l’apertura ad altre materie
per le quali si manifesti
l’esigenza di collaborazione
tra la Chiesa e lo Stato,
nelle sue diverse articolazioni.
Questo complessivo apparato normativo
ha offerto e offre
il più opportuno contesto
per dare sostanza
al fitto tessuto di iniziative
del mondo cattolico
per l’animazione della realtà sociale
e il servizio al Paese.
Da “L’Osservatore Romano”,
sabato 10 febbraio 2024, pp. 1.2.
Foto: Anniversario dei Patti Lateranensi
e dell’Accordo di modificazione del Concordato /
ambsantasede.esteri.it